Termini e condizioni
Qui puoi trovare le nostre condizioni generali di vendita.
Condizioni generali di vendita »
§ 1 Oggetto e ambito di applicazione delle presenti condizioni generali
- Le presenti condizioni generali disciplinano tutti gli attuali e futuri rapporti contrattuali tra le parti relativi alla fornitura di componenti, attrezzature, impianti oleoidraulici e pneumatici. Esse devono essere coordinate con le condizioni speciali eventualmente concordate per iscritto dalle parti o inserite nella conferma scritta del Fornitore di accettazione dell’ordine
- A meno che non siano state specificamente approvate per iscritto dal Fornitore dovranno, invece, ritenersi prive di effetto le condizioni generali o speciali difformi riportate o richiamate dal Cliente nelle sue comunicazioni al Fornitore.
§ 2 Formazione del contratto
- Il contratto di fornitura si perfeziona con la conferma scritta del Fornitore di accettazione dell’ordine.
- Tuttavia se le condizioni indicate nell’ordine del Cliente differiscono da quelle della conferma scritta del Fornitore, queste ultime valgono come nuova proposta ed il contratto si intende perfezionato nel momento in cui il Cliente inizia a darvi esecuzione o accetta i prodotti senza espressa riserva scritta.
- Eventuali offerte del Fornitore si considerano valide limitatamente al periodo di tempo indicato sulle medesime ed esclusivamente per l’integrale fornitura di quanto nelle stesse quotato.
§ 3 Dati tecnici, disegni, documenti inerenti la fornitura
- I dati e le illustrazioni risultanti dai cataloghi, prospetti, circolari o altri documenti illustrativi del Fornitore hanno carattere indicativo. Questi dati non hanno valore impegnativo se non espressamente menzionati come tali nella conferma d’ordine del Fornitore.
- Il Fornitore si riserva la facoltà di apportare in qualunque momento ai propri prodotti le modifiche che ritenesse convenienti, dandone notizia al Cliente se interessano l’installazione.
- Qualora il Cliente proponesse delle modifiche ai prodotti, affinché le medesime divengano di obbligatoria esecuzione, dovrà esistere pieno accordo scritto tra le parti sulle variazioni che tali modifiche dovessero occasionare sui prezzi e sui periodi di consegna precedentemente stabiliti. I prezzi potranno inoltre subire variazioni qualora le quantità ordinate vengano ridotte o venga richiesta una consegna più sollecita rispetto a quanto già concordato.
- Il Cliente s’impegna espressamente a non far uso, per ragioni diverse da quelle previste nel contratto di fornitura, dei disegni, delle informazioni tecniche e dei ritrovati relativi alla fornitura, che restano di proprietà del Fornitore e che il Cliente non può consegnare a terzi né riprodurre senza autorizzazione scritta.
- Il Cliente è tenuto ad informare il Fornitore, in fase precontrattuale, dell’esistenza di eventuali normative particolari da rispettare nel Paese di destinazione finale della merce da fornire.
§ 4 Esclusioni
- Salvo diverso accordo scritto, non sono compresi nella fornitura il progetto del sistema, l’installazione delle apparecchiature fornite, specifici collaudi, manuali e corsi di addestramento, assistenza all’avviamento e tutte le prestazioni e gli oneri non menzionati nella conferma scritta del Fornitore di accettazione dell’ordine.
- Analogamente i costi di imballaggio, le imposte, i bolli, le spese doganali, i dazi ed ogni altro onere aggiuntivo non sono compresi nei prezzi se non risulta altrimenti dalla conferma scritta del Fornitore di accettazione dell’ordine.
§ 5 Consegne
- Salvo patto contrario le forniture si intendono per merce resa Franco Fabbrica, senza imballaggio.
- Con la rimessione dei materiali al Cliente o al vettore il Fornitore si libera dell’obbligo di consegna e tutti i rischi sui materiali stessi passano al Cliente anche nel caso in cui il Fornitore sia incaricato della spedizione o del montaggio in opera.
- I termini di consegna hanno carattere indicativo e si computano a giorni lavorativi.
- Se non diversamente pattuito dalle parti, essi iniziano a decorrere dal momento della conclusione del contratto, a meno che il Cliente non debba corrispondere parte del prezzo a titolo di acconto, perché allora la decorrenza dei termini è sospesa fintantoché non vi abbia provveduto.
- I termini di consegna si intendono prolungati di diritto:
1) qualora il Cliente non fornisca in tempo utile i dati o i materiali necessari alla fornitura o richieda delle varianti in corso di esecuzione o, ancora, ritardi nel rispondere alla richiesta di approvazione dei disegni o degli schemi esecutivi;
2) qualora cause indipendenti dalla buona volontà e diligenza del Fornitore, ivi compresi ritardi di subfornitori, impediscano o rendano eccessivamente onerosa la consegna nei termini stabiliti. - Nel caso in cui il Cliente non sia in regola con i pagamenti relativi ad altre forniture la decorrenza dei termini è sospesa ed il Fornitore può ritardare le consegne fintantoché il Cliente non abbia corrisposto le somme dovute.
- I termini di consegna si intendono stabiliti a favore del Fornitore; pertanto il Cliente non potrà rifiutare di prendere in consegna i prodotti prima della data stabilita.
- Salvo quanto previsto nel successivo art. 11, nel caso di mancata presa in consegna dei prodotti da parte del Cliente per fatto a lui imputabile o, comunque, per causa indipendente dalla volontà del Fornitore, il Cliente sopporterà i rischi e le spese per la loro custodia.
- Qualora le parti abbiano pattuito che, in caso di ritardata consegna, il Fornitore sia tenuto a pagare una somma a titolo di penale, il Cliente non potrà chiedere somme superiori alla penale come risarcimento per i danni patiti a causa del ritardo.
§ 6 Collaudi e montaggi
- Collaudi speciali, eventualmente previsti nella conferma scritta di accettazione d’ordine, verranno eseguiti a spese del Cliente nello stabilimento indicato dal Fornitore.
- Montaggio e collaudo in opera, se richiesti, verranno eseguiti dal Fornitore a spese del Cliente.
§ 7 Pagamenti
- Salvo diverso accordo, i pagamenti devono essere effettuati dal Cliente entro i termini previsti nella conferma scritta di accettazione d’ordine presso il domicilio del Fornitore o presso l’Istituto di credito da lui indicato: in caso di ritardo il Cliente sarà tenuto al pagamento degli interessi moratori, salva in ogni caso la facoltà per il Fornitore di chiedere il risarcimento del maggior danno subito e la risoluzione del contratto ai sensi del successivo art. 11.
- Eventuali contestazioni che dovessero insorgere tra le parti non dispensano il Cliente dall’obbligo di osservare le condizioni e i termini di pagamento.
§ 8 Garanzia
- Il Fornitore garantisce la conformità di prodotti forniti, intendendosi cioè che i prodotti sono privi di difetti nei materiali e/o lavorazioni e che sono conformi a quanto stabilito da specifico contratto accettato dalle parti.
- La durata della garanzia è di dodici mesi che decorrono dalla consegna dei prodotti e, per i prodotti o componenti sostituiti, dal giorno della loro sostituzione.
- Entro tale periodo il Fornitore al quale il Cliente, non più tardi di otto giorni dalla consegna per i difetti palesi ed otto giorni dalla scoperta per quelli occulti, abbia denunciato per iscritto l’esistenza dei difetti si impegna, a sua scelta - entro un termine ragionevole avuto riguardo all’entità della contestazione - a riparare o sostituire gratuitamente i prodotti o le parti di essi che fossero risultati difettosi. Il reso di merce non conforme dovrà essere sempre autorizzato dal Fornitore per iscritto e dovrà rispettare l’imballo originale.
- Le sostituzioni o le riparazioni vengono di regola effettuate Franco Fabbrica: le spese ed i rischi per il trasporto dei prodotti difettosi sono a carico del Cliente. Tuttavia qualora il Fornitore, d’accordo con il Cliente, ritenesse più opportuno svolgere i lavori necessari alla sostituzione o riparazione presso il Cliente, quest’ultimo sosterrà le spese di viaggio e soggiorno del personale tecnico messo a disposizione dal Fornitore e fornirà tutti i mezzi ed il personale ausiliario richiesti per eseguire l’intervento nel modo più rapido e sicuro.
- La garanzia decade ogniqualvolta i prodotti siano stati montati o utilizzati non correttamente oppure abbiano ricevuto una manutenzione insufficiente o siano stati modificati o riparati senza l’autorizzazione del Fornitore. Il Fornitore non risponde inoltre dei difetti di conformità dei prodotti dovuti all’usura normale di quelle parti che, per loro natura, sono soggette ad usura rapida e continua.
§ 9 Responsabiltà del fornitore
- Il Fornitore è esclusivamente responsabile del buon funzionamento di componenti, attrezzature, impianti oleoidraulici e pneumatici forniti in rapporto alle caratteristiche e prestazioni da lui espressamente indicate. Egli non si assume, invece, alcuna responsabilità per l’eventuale difettoso funzionamento di macchine o sistemi realizzati dal Cliente o da terzi con componenti idraulici o pneumatici del Fornitore anche se le singole apparecchiature idrauliche o pneumatiche sono state montate o collegate secondo schemi o disegni suggeriti dal Fornitore, a meno che tali schemi o disegni non siano stati oggetto di distinta remunerazione, nel qual caso la responsabilità del Fornitore sarà comunque circoscritta a quanto compreso nei suddetti disegni o schemi.
- In ogni caso, al di fuori delle ipotesi disciplinate dal D.P.R. 24 maggio 1988, n. 224, e salvo quanto previsto dall’art. 1229 cod. civile, il Cliente non potrà chiedere il risarcimento di danni indiretti, mancati profitti o perdite di produzione, né potrà pretendere a titolo di risarcimento somme superiori al valore della merce fornita.
§ 10 Riserva di proprietà
- Il Fornitore conserva la proprietà dei prodotti forniti fino al totale pagamento del prezzo pattuito.
§ 11 Clausola risolutiva espressa e condizione risolutiva
- Il contratto di fornitura sarà risolto di diritto ai sensi dell’art. 1456 c.c. per effetto della semplice dichiarazione scritta del Fornitore di volersi avvalere della presente clausola risolutiva espressa, qualora il Cliente:
1) ometta o ritardi i pagamenti dovuti;
2) ritardi o manchi di prendere in consegna i prodotti nei termini previsti dal precedente art. 5;
3) non osservi gli obblighi di riservatezza previsti dall’art. 3.4. - Il contratto si intenderà risolto di diritto nel caso in cui il Cliente venga posto in liquidazione o sia stato assoggettato ad una qualsiasi procedura concorsuale.
§ 12 Recesso convenzionale
- Nel caso in cui il Cliente diminuisca le garanzie che aveva dato o non fornisca le garanzie che aveva promesso, il Fornitore avrà facoltà di recedere dal contratto.
§ 13 Legge applicabile
- Tutti i contratti di fornitura con l’estero disciplinati dalle presenti condizioni generali sono regolati dalla legge italiana.
§ 14 Foro competente
- Per qualsiasi controversia inerente all’esecuzione, interpretazione, validità, risoluzione, cessazione di contratti di fornitura intervenuti tra le parti ove l’azione sia promossa dal Cliente è esclusivamente competente il Foro del Fornitore, ove invece l’azione sia promossa dal Fornitore è competente oltre al Foro del Fornitore medesimo ogni altro Foro stabilito per legge.
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